I Consorzi di Bonifica sono sorti per la gestione associata di uno o più servizi e per l’esercizio associato di funzioni, afferenti la “bonifica”.

Infatti, taluni aspetti dei Consorzi di Bonifica sono purtroppo sconosciuti alla stragrande maggioranza dei cittadini e degli stessi consorziati: sono scarse le informazioni sulla loro natura, nonché sui compiti che sono loro affidati e, soprattutto, sull’attività che sono chiamati a svolgere. Tuttavia, in un comprensorio ad alto o medio tasso urbanistico, le infrastrutture di bonifica sono presenti, anche se quasi sempre nascoste agli occhi distratti della gente, malgrado la dipendenza e l’integrità del territorio siano in connessione assai stretta con dette opere: riconosciuta da sempre l’importanza del rischio idrico ed idrogeologico, si deve prestare altrettanta attenzione alla conoscenza dei processi di regimazione dell’acqua e di difesa idraulica. Il riconoscimento del carattere pubblico della Bonifica e dell’irrigazione dei campi, nonché dei consorzi di proprietari, ha una primogenitura che risale a molti secoli addietro. I compiti e le funzioni del Consorzio di Bonifica trovano oggi la loro fonte in leggi statali e regionali, anche se, per una sintesi autorevole di tali compiti, giova ricorrere alla sentenza della Corte Costituzionale n°66 del 1992, la quale recita testualmente: “La bonifica è un’attività pubblica che ha per fine la conservazione e la difesa del suolo, l’utilizzazione e tutela delle risorse idriche e la tutela ambientale. I Consorzi di Bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi”. Le competenze in tema di bonifica, prima di competenza statale, sono diventate di attribuzione regionale con un primo parziale decentramento attuato nel 1972 ad opera del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, concernente la materia dell’agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne, che trasferì alle regioni a statuto ordinario le funzioni riguardanti la bonifica integrale e montana, comprese quelle già esercitate dallo Stato nei confronti dei Consorzi; la classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria, l’approvazione e l’attuazione dei piani generali di bonifica, le opere di bonifica, con esclusivo riferimento all’ambito del territorio regionale. Lo Stato si riservò, oltre la classificazione e declassificazione dei comprensori di prima categoria, tutte le funzioni di rilievo ultraregionali – riguardanti cioè opere, classificazione, comprensori, piani, consorzi a dimensione interregionale – che furono ritenute d’interesse nazionale.

Successivamente il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 attuò un consistente trasferimento di competenze dallo Stato e dai molteplici enti pubblici operanti nei vari settori e a vario livello, alle Regioni e agli enti locali, stabilendo una ricomposizione-trasformazione decentrata di funzioni pubbliche.

Per l’adempimento dei compiti di salvaguardia sulle acque di superficie, i Consorzi si affidano ad una fitta rete di canali, i quali possono confluire direttamente nei fiumi, ove scaricano la loro portata, oppure presso gli impianti idrovori consorziali, ove le acque vengono sollevate e pompate per mantenere in asciutta il bacino servito. Occorre chiarire che la manutenzione ai corsi d’acqua presenti sul territorio (nazionale) è distribuita secondo le seguenti competenze:

  • al Magistrato alle Acque, per i fiumi;
  • alla Regione per le opere ed i manufatti connessi alla navigazione interna;
  • al Consorzio, per i canali di bonifica;
  • ai proprietari, per i fossi privati.

L’attività dei Consorzi consiste soprattutto:

  • nella realizzazione delle opere pubbliche di bonifica (canali, impianti idrovori, manufatti, apparecchiature, telecontrollo, ecc.) attraverso lo strumento amministrativo della concessione/delega da parte dello Stato e della Regione;
  • nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di bonifica e degli innumerevoli manufatti di regolazione e manovra, attraverso: il taglio delle erbe; il riescavo dei canali quando si intasano; la ripresa delle frane che si verificano negli stessi; la manutenzione e l’esercizio delle apparecchiature di manovra e di regolazione dei livelli idrici;
  • nella conservazione, esercizio ed aggiornamento degli impianti idrovori consorziali e dei manufatti accessori;
  • nel soddisfacimento del servizio irriguo in agricoltura;
  • nel mantenimento della portata minima vitale all’interno della canalizzazione che attraversa i centri urbani;
  • nel servizio di guardiania, di vigilanza e di regolamentazione delle richieste dei privati per l’esecuzione di opere che riguardano le reti idrauliche di bonifica.

L’attività di Bonifica riguarda tutti gli insediamenti presenti nel comprensorio, tanto quelli agricoli come quelli extra agricoli. E’ bene ricordare che il comprensorio è il territorio su cui il Consorzio esercita la propria competenza: esso è circoscritto da un perimetro che deve essere approvato dalla Regione con propria legge.

Il sistema di opere di regimazione idraulica e specificatamente di scolo diventa centrale per la difesa dalle inondazioni non solo dei terreni agricoli ma di tutto il territorio a qualunque uso adibito; si mostra importante al fine dell’abbattimento dei carichi inquinanti dei corsi d’acqua naturali;  costituisce spesso lo strumento per il trasporto di grandi quantità di acque reflue dei centri urbani e degli stabilimenti industriali. L’originario principale scopo agricolo della bonifica rimane, ma ha perso la sua puntuale identità per acquisirne una di più ampio respiro e di interesse generale. La bonifica è venuta cioè assumendo imprescindibili compiti di difesa complessiva del suolo e delle sue risorse per fini d’interesse pubblico sempre meno settoriali. Tale processo di mutamento si è accentuato in concomitanza con l’attuazione dell’ordinamento regionale e viene parzialmente recepito e rilanciato dalla stessa produzione legislativa regionale.

Le funzioni in materia di bonifica s’inseriscono in un contesto di competenze trasferite riguardanti la difesa, l’assetto e l’utilizzazione del suolo, la tutela dell’ambiente, la protezione della natura, la difesa, la tutela e l’uso delle risorse idriche in ordine a  cui le regioni a statuto ordinario vennero ad assumere un ruolo centrale: quello cioè di enti di governo preposti alla gestione sistematica e  programmata del territorio e delle sue risorse.

Tale complessivo e organico assetto di funzioni ha reso possibile una produzione legislativa regionale di riforma in materia di bonifica che si è andata ad affiancare alla precedente e tutt’ora vigente, quanto meno nelle sue disposizioni di principio, disciplina statale (R.D. 215/33; L. 991/52; ecc.). A sua volta detta normativa regionale di riforma va letta ed interpretata tenendo conto sia della più recente legislazione nazionale  in tema di territorio, paesaggio, ambiente, acque, suolo, aree protette (cfr. ad es., L. 431/85; L. 349/86; L. 183/89;  L. 305/89;  L. 394/91; D. Leg.vo 275/93; L. 59/97; D. Leg.vo 112/98) sia della restante disciplina regionale come ad esempio quella in tema di pesca, di forestazione, di opere acquedottistiche, di vincoli paesaggistici ed ambientali, di parchi, di lavori pubblici d’interesse regionale e locale, di controllo sugli  atti e sugli enti, che contengono disposizioni modificative o comunque direttamente incidenti od interferenti sulla disciplina settoriale  della bonifica cui sopra si è fatto riferimento.

L’attività amministrativa dei Consorzi, quella di esecuzione di opere e d’interventi, ha inoltre dovuto confrontarsi con la recente legislazione generale di riforma in tema di procedimento amministrativo, di accesso agli atti, di appalti. Oltre all’attività di manutenzione sopra descritta, i Consorzi sono chiamati ad occuparsi della progettazione e della realizzazione delle opere pubbliche di bonifica di rilevante importanza, necessarie per stare al passo con i tempi e con le situazioni di un territorio che cambia in continuazione. Per far ciò è necessario richiedere allo Stato ed alle Regioni i relativi finanziamenti. I Consorzi assumono così la veste di soggetti attuatori di opere pubbliche e come tali risultano essere vincolati alla normativa sui pubblici appalti. Operativamente, i Consorzi, quando individuano la necessità di realizzare nuove opere nel comprensorio, predispongono i progetti e li sottopongono alle Amministrazioni Centrale e/o Regionali (a seconda della competenza) per l’approvazione e per l’assegnazione delle risorse. Ultimati e collaudati i lavori, l’opera viene presa in consegna dai Consorzi stessi che ne assumono l’esercizio e la manutenzione.

I Consorzi di Bonifica devono provvedere a coordinare le proprie attività con gli interventi dei comuni interessati e degli altri enti locali con i quali possono entrare in relazione evitando così possibili contrasti (il riferimento è alle comunità montane le quali, avendo anch’esse il compito di salvaguardare un territorio difficile quale è quello montano, si possono scontrare con i Consorzi di Bonifica).

(Da “Natura giuridica delle Comunità Montane e dei Consorzi di Bonifica alla luce delTesto Unico degli Enti Locali” – Autore: Dott. Francesco Nesta)